Art. 15.
(Adempimenti del produttore).

      1. Il produttore ha un anno di tempo, a decorrere dalla data in cui il progetto presentato è stato approvato, per la preparazione del film e per il reperimento dei capitali necessari a coprire la quota a suo carico in Italia e all'estero. La residua quota di partecipazione dell'Istituto può essere erogata solo quando il produttore dimostra, con dettagliata documentazione, l'avvenuta effettiva copertura economica di quanto è di sua spettanza, ovvero il 55 per cento del costo di produzione del film

 

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o il 50 per cento nel caso di coproduzione con soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea.